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Cittadini - Mantenimento Iscrizione e Calcolo Reddito

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026, 12:35

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE

Nel caso in cui un cittadino iscritto non aggiorni i propri documenti o non contatti gli operatori del Collocamento Mirato presso il quale è iscritto per un periodo superiore ai 12 mesi, l’operatore procederà alla modifica del suo stato, che risulterà dunque “Sospeso” e non consentirà la maturazione dell’anzianità. Il cittadino, quindi, rimarrà iscritto alla lista ma non verrà inserito nella formazione della graduatoria. 

Con Delibera di Giunta Regionale 4611/2025 si è provveduto all’adozione di nuovi criteri per l’elaborazione delle graduatorie per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità a partire dal 1° gennaio 2026.
Da tale data sarà necessario aggiornare la propria posizione presso gli uffici del Collocamento Mirato entro il 30 giugno dell’anno in corso per convalidare la percentuale di invalidità, l’ISEE dell’anno in corso e l’anzianità di iscrizione.

 

CALCOLO DEL REDDITO 

Il reddito percepito dall’iscritto è rilevante sia ai fini della graduatoria, sia per la possibilità di mantenere l’iscrizione e la connessa anzianità maturata. 
L’iscrizione alle liste del collocamento mirato delle persone con disabilità è legata allo stato di disoccupazione della persona, (così come definito dall’art 19 del Dlgs 150/15). Pertanto, è, in linea di principio, incompatibile con il percepimento di redditi da lavoro.  
Tuttavia, la Circolare n 34 del 23/12/2015 del Ministero del Lavoro chiarisce che l’iscrizione alle liste legge 68/99 è altresì compatibile con la condizione di “non occupazione” per coloro che, pur svolgendo attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.” Tale limite è stato definito con Circolare ANPAL n 1 del 23/07/2019 ed è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.500 annuo, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 5.500. annuo.  
Il percepimento di redditi diversi da quelli da lavoro diretti non incide sullo stato di disoccupazione, né sulla possibilità di iscrizione legge 68/99.  I redditi da considerare sono riferiti a quelli presunti per l’anno in corso. 
Nel caso del recupero a posteriori dell’anzianità di iscrizione (per esempio per reintegro dallo stato di sospensione), si farà riferimento al reddito da lavoro dichiarato per gli anni interessati.