Cittadini - Categorie L. 68/99, art. 1
Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026, 11:26
1° ISCRIZIONE
Hanno diritto all’iscrizione alle Liste L. 68/99 le persone in età lavorativa che risultino disoccupate e che abbiano le seguenti caratteristiche:
- Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46%;
- Invalidi del lavoro con una percentuale di disabilità pari o superiore al 34%;
- Persone con disabilità visiva (parificate al 100%) – o sorde (parificate all’80%);
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria;
- Persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati (centralinisti – massaggiatori – fisioterapisti – terapisti della riabilitazione);
- Percettori di pensione di invalidità ordinaria (IO).
Ai sensi del D. Lgs. 151/2015, la prima iscrizione alle Liste L. 68/99 deve essere effettuata nel Centro per l’Impiego di residenza.
Successivamente, l’iscrizione può essere trasferita ad un altro Centro per l’impiego del territorio nazionale.
QUALI DOCUMENTI OCCORRE PORTARE CON SE'?
L’utente deve presentare i seguenti documenti, che vengono verificati dall’operatore del Collocamento Mirato:
- Documento di riconoscimento e Codice Fiscale
- Per cittadini extra comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità (o, se scaduto, permesso scaduto anche in fotocopia e originale della richiesta di rinnovo)
- Certificazione di invalidità (rilasciata da INPS, INAIL, Tribunale o, se precedente al 2010, ASL) valida al momento dell’iscrizione
- Accertamento delle capacità residue lavorative (relazione conclusiva/verbale di collocamento mirato)
- Curriculum Vitae (utile ai fini dell’incontro domanda offerta)
Nelle Liste del collocamento Mirato è possibile iscriversi anche con la sola relazione conclusiva, purchè questa sia completa dei riferimenti in merito alla data di certificazione dell’invalidità, alla percentuale riconosciuta ed alla eventuale data di revisione.
In caso di verbali e relazioni conclusive scaduti e non ancora revisionati, poiché gli stessi rimangono in vigore fino all’emissione della nuova certificazione (art. 25, comma 6-bis, DL 90/2014) è possibile mantenere lo stato dell’iscrizione presentando apposita autocertificazione.