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Cittadini - Categorie articolo 18

Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026, 11:25

L. 68/99, art. 18, comma 2; DPR 333/00; L. 407/98; L. 244/07

Possono iscriversi alle Liste del CM anche se occupati:

  • Orfani o, in alternativa il coniuge superstite di deceduti causa lavoro. Se il coniuge superstite o l’orfano sono entrambi occupati scatta l’alternatività mentre se uno dei due è disoccupato possono iscriversi entrambi;
  • Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere;
  • Coniugi e figli superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere in alternativa all’avente diritto a titolo principale;
  • Fratelli e sorelle qualora unici superstiti di vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata solo se conviventi e a carico (art. 7 del DL 101/13 convertito con mod. dalla L. 125/13, DM 204/14);
  • Orfani del disastro Hotel di Rigopiano (L. 12/2019);
  • Medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitari e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal CM il 31/01/2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 e loro coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale.


QUALI DOCUMENTI OCCORRE PORTARE CON SE'?


Documenti necessari per l’iscrizione:

  • Documento di riconoscimento valido e codice fiscale
  • Il certificato seguente in base alla categoria di appartenenza:
    • Orfani e vedovi di guerra: certificato d’iscrizione nell’elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura;
    • Orfani e vedovi per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;
    • Orfani e vedovi per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che il genitore e/o coniuge è deceduto per causa di lavoro;
    • Orfani e vedovi equiparati: dichiarazione attestante che il congiunto è grande invalido, rilasciata dall’ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL per gli invalidi del lavoro, o dalla PA di appartenenza per gli invalidi per servizio;
    • Vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo e loro congiunti: certificato del Prefetto del luogo di residenza;
    • Profughi italiani rimpatriati: attestazione di tale condizione rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza

 

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE

Nel caso in cui un cittadino iscritto non aggiorni i propri documenti o non contatti gli operatori del Collocamento Mirato presso il quale è iscritto per un periodo superiore ai 12 mesi, l’operatore procederà alla modifica del suo stato, che risulterà dunque “Sospeso” e non consentirà la maturazione dell’anzianità. Il cittadino, quindi, rimarrà iscritto alla lista ma non verrà inserito nella formazione della graduatoria. 

Con Delibera di Giunta Regionale 4611/2025 si è provveduto all’adozione di nuovi criteri per l’elaborazione delle graduatorie per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità a partire dal 1° gennaio 2026.
Da tale data sarà necessario aggiornare la propria posizione presso gli uffici del Collocamento Mirato entro il 30 giugno dell’anno in corso per convalidare la percentuale di invalidità, l’ISEE dell’anno in corso e l’anzianità di iscrizione.

 

Cancellazione lista del Collocamento Mirato L. 68/99 

Cancellazione su richiesta dell’utente:

L’operatore L.68/99, provvede a far compilare e firmare all’utente l’apposito modulo di “richiesta cancellazione” successivamente verrà generato il certificato di cancellazione nei Sistemi Informativi e consegnata copia all’utente.


Cancellazione a seguito di sopraggiunta non collocabilità.


L’operatore L.68/99 procede alla cancellazione dell’utente non più collocabile, ai sensi della normativa vigente (Relazione Conclusiva o certificato di invalidità ordinaria) aggiornando lo stato dell’utente. 

Cancellazione a seguito del rifiuto di due avviamenti numerici 

Come previsto dall’Art. 10 comma 6 della legge 68/99, nel caso in cui il cittadino, senza giustificato motivo, a seguito di due convocazioni finalizzate a proposte di avviamento, non si presenti al Collocamento Mirato o rifiuti gli avviamenti, deve essere cancellato. 

Cancellazione a seguito del mancato aggiornamento dei dati per 3 anni consecutivi 

Nel caso in cui l’iscritto non presenti l’aggiornamento dei dati necessari al mantenimento dell’iscrizione per un periodo di tempo di 3 anni consecutivi, l’operatore provvede tramite i Sistemi Informativi alla sua cancellazione.

 

Calcolo del reddito 

Il reddito percepito dall’iscritto è rilevante sia ai fini della graduatoria, sia per la possibilità di mantenere l’iscrizione e la connessa anzianità maturata. 
L’iscrizione alle liste del collocamento mirato delle persone con disabilità è legata allo stato di disoccupazione della persona, (così come definito dall’art 19 del Dlgs 150/15). Pertanto, è, in linea di principio, incompatibile con il percepimento di redditi da lavoro.  
Tuttavia, la Circolare n 34 del 23/12/2015 del Ministero del Lavoro chiarisce che l’iscrizione alle liste legge 68/99 è altresì compatibile con la condizione di “non occupazione” per coloro che, pur svolgendo attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.” Tale limite è stato definito con Circolare ANPAL n 1 del 23/07/2019 ed è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.500 annuo, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 5.500. annuo.  
Il percepimento di redditi diversi da quelli da lavoro diretti non incide sullo stato di disoccupazione, né sulla possibilità di iscrizione legge 68/99.  I redditi da considerare sono riferiti a quelli presunti per l’anno in corso. 
Nel caso del recupero a posteriori dell’anzianità di iscrizione (per esempio per reintegro dallo stato di sospensione), si farà riferimento al reddito da lavoro dichiarato per gli anni interessati.