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Aziende Servizi

Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026, 11:23

Ricerca del Personale

Presso i Centri per l’impiego sono disponibili i principali servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità. I servizi sono rivolti sia ai lavoratori che ai datori di lavoro e sono finalizzati a dare attuazione alle misure previste dalla normativa in materia (legge 68/1999). In particolare, il servizio IDO si occupa di favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro e di agevolare una stabile occupazione dei lavoratori presso i datori di lavoro privati, mediante la rilevazione delle qualifiche disponibili, la pubblicazione delle offerte lavorative e l'individuazione dei soggetti maggiormente idonei a svolgere le mansioni richieste. 

Come fare

Il datore di lavoro privato può richiedere l'attivazione del servizio di pre-selezione candidati attraverso la scheda mansioni che si trova tra gli allegati. 
La scheda potrà essere allegata alla richiesta di Convenzione sul Portale Siul68 oppure può essere inviata anche in assenza di Convenzione all’indirizzo pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it : in questo caso l’ufficio IDO inoltrerà le candidature delle persone che risultano idonee alla mansione.


N.B. l’azienda, nel caso in cui presenti delle scoperture di categorie protette, attraverso la sola richiesta di personale tramite scheda mansione non risulterà ottemperante.

Nel caso il datore ricerchi più profili da inserire in organico è necessario che trasmetta una richiesta per ogni mansione.

Ulteriori informazioni

È importante ricordare che tutte le offerte di lavoro pubblicate devono essere rivolte a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, condizione di disabilità, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs 276/03.

 

Nulla Osta

Si rivolge ai datori di lavoro privati che, attraverso la richiesta di Nulla Osta, intendano assumere lavoratori con disabilità o appartenenti alle categorie protette nelle proprie quote di riserva, al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99. 

I datori di lavoro privati che, ai sensi della Legge n. 68/99, intendono assumere lavoratori appartenenti alle categorie previste dagli articoli 1 (persone con disabilità) e 18 (appartenenti alle categorie protette), devono procedere a richiedere, prima dell’assunzione, il rilascio del documento di Nulla Osta da parte dell’Ufficio Collocamento Mirato.

La richiesta al Collocamento Mirato ha il fine di verificare i requisiti della persona da assumere e, di conseguenza, la possibilità di ottemperare alla quota di riserva prevista per l’azienda tramite l’assunzione; la persona da inserire dovrà essere iscritta alle liste del Collocamento Mirato e se non risulta iscritto può prendere appuntamento al Centro Per l'Impiego.

Ogni documento di Nulla Osta emesso è valido per 15 giorni dal rilascio.

Durante la fase di richiesta, è bene prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • per essere computato nella quota di riserva aziendale, la durata minima del rapporto di lavoro deve essere di 6 mesi;
  • le assunzioni part-time sono valide come unità intera ai fini della quota d’obbligo se la prestazione lavorativa supera di almeno 1 ora la metà dell’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia una base computo tra i 15 e i 35 dipendenti, è possibile computare il lavoratore con disabilità a prescindere dall’orario di lavoro svolto purché la percentuale di invalidità della persona sia almeno pari al 51%.
  • Per quanto riguarda le assunzioni effettuate da Agenzie per il lavoro il nulla osta dovrà avere durata minima di 12 mesi e durante la procedura dovrà essere indicata l’azienda utilizzatrice e la sede operativa di lavoro (successivamente l’azienda utilizzatrice dovrà effettuare richiesta di computo al fine di inserire il dipendente nel proprio prospetto informativo, a prescindere dalla sua percentuale d’invalidità)
  • Altri dati richiesti durante la procedura sono: le ore previste dal CCNL di riferimento, le ore che saranno previste dal contratto del lavoratore, la mansione che svolgerà quest’ultimo.

Come fare

La richiesta di nulla osta va trasmessa tramite il portale SIUL68 .

È possibile consultare il Manuale .

 

Computo

Si rivolge ai datori di lavoro sia pubblici che privati, che intendono riconoscere nella propria quota di riserva il personale con disabilità che si trova già alle proprie dipendenze.

La richiesta di computo consente al datore di lavoro il riconoscimento, ai fini della quota di riserva, del personale divenuto disabile durante il rapporto di lavoro o che lo era già prima della sua instaurazione.

Sono computabili nella quota di riserva:

  • Persone con disabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro (articolo 4 comma 3bis della Legge 68/99)
    I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:
    • persone con disabilità pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
    • persone con disabilità intellettiva o psichica pari o superiore al 46% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
    • persone con invalidità da lavoro o malattia professionale pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail;
    • persone con invalidità di servizio ascritte dalla prima alla sesta categoria.
  • Persone che riportano una disabilità successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro (articolo 4 comma 4 della Legge 68/99 articoli 3.2 e 3.3 del DPR 333/2000)
     I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:
    • persone con disabilità pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
    • persone con invalidità da lavoro o malattia professionale pari o superiore al 34% per infortunio o malattia professionale riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail purché la causa dell'infortunio non sia addebitabile al datore di lavoro per inadempienza delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro accertato in sede giurisdizionale. 
  • Persone appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18 della Legge 68/99.


I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva ex articolo 18 per persone che abbiano acquisito tale condizione sia prima che successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro. 

Come fare

La richiesta di computo va trasmessa tramite il portale SIUL68.


È possibile consultare il Manuale .

Alla richiesta è necessario allegare il verbale di invalidità civile (ex art.20 legge 102/2009), in corso di validità e con OMISSIS, del lavoratore da computare e la liberatoria

Il datore di lavoro è tenuto a verificare la permanenza dello stato invalidante del lavoratore ed escludere dal computo i lavoratori per i quali sia stata accertata, in sede di revisione del verbale, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 46%. (art 1. c. 257 L.662/96).

 

Convenzione (art.11 e art.14)

La Convenzione è uno strumento che consente ai datori di lavoro pubblici e privati di concordare l'inserimento lavorativo di una persona con disabilità per assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99.

La programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, consentono, da un lato, ai lavoratori con disabilità un avviamento adatto alle caratteristiche professionali e personali, dall’altro lato, ai datori di lavoro, una sostenibile organizzazione degli inserimenti.

Convenzione art. 11 L.68/99 - Datori di Lavoro Privati 

La Convenzione art. 11 è un accordo tra il Datore di Lavoro Privato e l’Ufficio Provinciale del Collocamento Mirato avente ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento lavorativo per la copertura della quota di riserva del datore di lavoro calcolata sulla base dell’ultimo Prospetto Informativo presentato o degli ultimi aggiornamenti ricevuti dall’ufficio. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati per legge alle assunzioni di persone con disabilità.

L’obiettivo è stabilire un programma di inserimento lavorativo che favorisca il rispetto della quota di assunzione delle persone con disabilità da parte del datore di lavoro come previsto dall’articolo 3 della Legge: infatti il programma prevede un piano graduale per le assunzioni mirate, offrendo vantaggi sia ai lavoratori e alle lavoratrici con disabilità, con un inserimento lavorativo adeguato alle loro competenze e caratteristiche personali, sia ai datori di lavoro, con un percorso sostenibile in termini di numero e modalità degli inserimenti.

Nella Convenzione sono stabiliti:

  • il numero di lavoratori e lavoratrici con disabilità coinvolti
  • le tempistiche di inserimento
  • le mansioni disponibili (concordate con il Collocamento Mirato)
  • le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tra cui la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini extra-curriculari.

Come fare

La richiesta di convenzione articolo 11 Legge 68/99 va trasmessa tramite il portale SIUL Legge 68.


Alla convenzione dovrà essere necessariamente apposta firma digitale valida ai sensi dell'articolo 20 comma 1-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'iter di firma della convenzione è gestito interamente dal portale SIUL Legge 68 che notificherà via mail agli interessati lo stato di avanzamento del processo di firma.

Nel caso in cui l’azienda scelga di avvalersi del Servizio di preselezione da parte del collocamento mirato sarà necessario inserire le posizioni ricercate all’interno della procedura su SIUL, al fine di ricevere le candidature delle persone disponibili alla mansione, e allegare la scheda mansione


È possibile consultare il Manuale presente anche nella sezione allegati.

 

Convenzione art. 14 Dlgs 276/03

La Convenzione, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 276/03, è un accordo che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone con disabilità con particolari difficoltà di integrazione nel mondo del lavoro e che viene stipulato tra tre soggetti:

  • il datore di lavoro privato sottoposto agli obblighi;
  • la Provincia di Pavia (tramite l’Ufficio Collocamento Mirato);
  • una cooperativa sociale/consorzio di cooperative.

I nominativi delle persone con disabilità da inserire devono essere preventivamente concordati con il Collocamento Mirato e devono essere iscritte alle liste L.68/99 della Provincia di Pavia e dovranno risultare nella fascia di appartenenza 3 o 4.

Inoltre sono individuate le seguenti categorie di lavoratori che, pur non essendo profilati in fascia 3-4 di cui alla DGR 1106/2013, possono essere ammessi in Convenzione art.14:

  • persone con disabilità psichiche o intellettive certificate;
  • persone con disabilità con indicazione in Relazione Conclusiva di “collocabilità con interventi di supporto”;
  • persone con disabilità di età superiore ai 55 anni.

Sottoscrivendo un contratto di affidamento (commessa), il datore di lavoro si impegna ad affidare una commessa di lavoro o servizi ad una cooperativa sociale di tipo B, che a tal fine impiegherà propri dipendenti con disabilità particolarmente fragili. L’azienda committente potrà, in tal modo, conteggiare tali lavoratori e lavoratrici con disabilità a copertura di una parte dei propri obblighi assunzionali. La Convenzione potrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni, eventualmente prorogabili.

Nel quadro di tali convenzioni, le assunzioni effettuate dalle Cooperative Sociali possono essere computate dall’azienda committente in assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99.

Come fare

La richiesta di convenzione ex articolo 14 D.Lgs. 276/03 va trasmessa tramite il portale SIUL Legge 68.

Alla richiesta di Convenzione vanno allegati i seguenti documenti:

Alla convenzione dovrà essere necessariamente apposta firma digitale valida ai sensi dell'articolo 20 comma 1-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.
L'iter di firma della convenzione è gestito interamente dal portale SIUL Legge 68 che notificherà via mail agli interessati lo stato di avanzamento del processo di firma.

È possibile consultare il Manuale presente anche nella sezione allegati.

 

Convenzione art. 11 L.68/99 - Enti Pubblici

Il datore di lavoro pubblico che occupa oltre 15 dipendenti a livello nazionale, può adottare diverse modalità di assunzione per l’inserimento dei soggetti con disabilità:

  • concorso pubblico con riserva di posti per la copertura dei posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo e inserimento programmato con Convenzione art. 11 L. 68/99; nel caso non risultino vincitori o idonei, in via residuale, è possibile ricorrere alla Convenzione art. 11 L. 68/99 per individuare criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto, seppur nei limiti derivanti dall’applicazione del principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso e nel rispetto di quanto esplicitato sia nella Direttiva 1/2019 che nella Conferenza Unificata del 16 novembre 2006 che negli articoli 35 e 39 del d.lgs. n. 165/2011;
  • avviamento numerico d’ufficio per la copertura dei posti per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, con facoltà di attivazione di una Convenzione art. 11 L. 68/99 al fine di procedere con la scelta nominativa di persone con disabilità più gravi;
  • tirocini formativi o di orientamento ai sensi dell’art. 6 c. 2 dell’Intesa Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281) del 16/10/2006 che disciplina le convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini finalizzati all’assunzione con chiamata nominativa di persone con disabilità, fino ad un massimo del 40% dei posti disponibili, garantendo, anche in questo caso, la necessaria trasparenza, pubblicità ed imparzialità;

Come fare

La richiesta di Convenzione si inoltra tramite sistema informativo regionale SIUL - L.68 previa consultazione dell'Ufficio Provinciale del Collocamento Mirato.

È possibile consultare il Manuale presente anche nella sezione allegati.

 

Esonero

Si rivolge ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici con una base di computo superiore a 35 dipendenti.

Descrizione

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, a causa delle particolari caratteristiche della loro attività  quali pericolosità, faticosità e/o specifiche modalità di svolgimento dell'attività, non individuano mansioni disponibili per coprire integralmente la quota di riserva a loro attribuita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 68/99, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei lavoratori con disabilità. Tale contributo deve essere corrisposto per ciascuna unità non assunta: calcolato per ciascun giorno lavorativo e per ciascuna persona con disabilità non occupata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge 68/99.

I datori di lavoro possono essere esonerati di norma fino al 60% della quota di riserva; per ulteriori dettagli si invita a consultare il Decreto Ministeriale n. 357 del 2000 e le istruzioni 7512 " Indirizzi e criteri integrativi del D.M. 357/2000 per il rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale dagli obblighi occupazionali di cui all’articolo 3 della Legge 68/99 " allegate.

In caso di prima richiesta andrà allegata una relazione delle attività lavorative svolte all’interno dell’azienda. Sarà poi cura dell’Ispettorato territoriale di Pavia, su richiesta del Collocamento Mirato, procedere con una verifica in loco dei requisiti previsti per legge (DM 357/00). In riferimento ai rinnovi dei Parziali Esoneri, si ricorda alle aziende interessate di presentare la richiesta online su SIUL-L68 con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Si ricorda, inoltre:

  • di allegare alla richiesta nuova o di rinnovo copia in pdf, il pagamento della marca da bollo virtuale di €16 da pagare tramite bonifico bancario al seguente IBAN:  IT38N0569611300000006001X18 e con la seguente causale: ESONERO PARZIALE  - RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA
  • di dichiarare nelle note della richiesta di rinnovo che, rispetto all'anno precedente, non sono mutate le condizioni lavorative aziendali

Il documento di autorizzazione all’esonero è emesso dal Collocamento Mirato dopo aver verificato queste caratteristiche:

  • tempistiche: in caso di prima richiesta può essere concesso fino ad un massimo di 24 mesi; il rinnovo per un massimo di 12 mesi.
  • parzialità: le aziende possono esonerare fino al 60% della scopertura, fino all’80% per le aziende che operano nel settore del trasporto e della sicurezza.
  • onerosità: le aziende versano € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale chiedono l’esonero. Il versamento va effettuato in due rate semestrali posticipate: entro 16 luglio la prima ed entro il 16 gennaio la seconda.

Come fare

La richiesta di esonero parziale va trasmessa tramite il portale SIUL Legge 68.

Inserendo l'apposito allegato.


È possibile consultare il Manuale presente anche nella sezione allegati.

Per il versamento dei contributi esonerativi è operativo il sistema di pagamento PagoPA .

Si fa presente che:

  • I bollettini di pagamento PagoPa saranno generati attraverso l’area personale del sistema Siul 68 presso cui si è presentata la richiesta. Si raccomanda di generare i bollettini PagoPa a ridosso della data di scadenza del pagamento
  • I bollettini di pagamento PagoPa riporteranno la data di scadenza ultima per il pagamento per la relativa tranche.

 

Sospensione

Descrizione

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è prevista dall’articolo 3, comma 5 della legge 68/99 e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 333/2000.
Viene accordata dall'Ufficio Collocamento Mirato al verificarsi delle seguenti casistiche:

  • ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o durante le procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
  • ricorso ai fondi di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I fondi di solidarietà, previsti originariamente dall’articolo 2, comma 28, della legge 662/96, sono stati riformati prima dalla legge 92/2012 e poi dal decreto legislativo 148/2015. Il Ministero del Lavoro con gli interpelli 38/2008 e 44/2009 ha esteso la sospensione alle aziende che ricorrono al fondo di solidarietà del settore credito e credito cooperativo;
  • ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, con le stesse modalità previste per il normale intervento integrativo salariale (interpello 10/2012);
  • contratti di solidarietà difensivi stipulati per riduzioni di orario e diretti ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale;
  • apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo (articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91);
  • ricorso alle procedure incentivanti l’esodo.

La sospensione opera:

  • per la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga;
  • in proporzione all'attività sospesa e limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di contratti di solidarietà e ricorso al fondo di solidarietà;
  • in proporzione al numero dei lavoratori per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto, per tutta la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale nelle ipotesi di ricorso alle procedure incentivanti l’esodo di cui all’articolo 4 della legge 92/2014;
  • per la durata della procedura e su tutto il territorio nazionale in caso di mobilità e licenziamenti collettivi. Nel caso in cui la procedura di mobilità si concluda con almeno cinque licenziamenti nello stesso ambito provinciale, la sospensione è estesa di 6 mesi decorrenti dall'ultimo licenziamento (periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione).

La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non sospende gli obblighi.


Come fare

La richiesta di sospensione va trasmessa tramite il portale SIUL Legge 68


Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro è tenuto a presentare comunicazione al servizio provinciale per il Collocamento Mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

L'ufficio provinciale competente provvede ad istruire la pratica e alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa.

La procedura di licenziamento collettivo aperta su una qualsiasi sede provinciale dell'azienda sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale. Le altre situazioni di crisi prevedono invece la sospensione soltanto per il singolo ambito provinciale in cui si trova l'unità produttiva interessata dalla procedura stessa. La sospensione opera in misura proporzionale al numero delle ore di cassa integrazione utilizzate.

Entro sessanta giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere, ai sensi dell'art. 9 c.1 della legge 68/99.

È possibile consultare il Manuale nella sezione allegati.

 

Ottemperanza

Le stazioni appaltanti e gli Enti Pubblici possono richiedere al Centro per l’impiego di verificare se un’azienda è in regola con gli obblighi di legge sul Collocamento Mirato (art 17 della Legge 68 del 1999 così come modificato dal D. Lgs. 151/2016).


Gli Enti che possono inviare una domanda di verifica ottemperanza, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione fornite dal legale rappresentante dell’Impresa, sono:

  • le Pubbliche Amministrazioni,
  • le Stazioni Appaltanti,
  • le Società Organismo di Attestazione (SOA), che lavorano in nome e per conto delle Pubbliche Amministrazioni.

Come fare

La richiesta di ottemperanza va trasmessa tramite il portale SIUL Legge 68.

È possibile consultare il Manuale presente anche nella sezione allegati.

 


Prospetto Informativo

Tutti i datori di lavoro pubblici e privati con almeno 15 dipendenti computabili sono tenuti all'invio telematico del prospetto informativo del personale in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno. 

Descrizione

I prospetti informativi sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

Come fare

Il Prospetto informativo è da inviare attraverso il portale SIUL COB, tramite la sezione dedicata UNIPI.

E’ possibile reperire istruzioni e regole nel seguente documento.

Cosa serve

Il prospetto informativo inviato dai datori di lavoro denuncia la consistenza numerica della forza lavoro su cui calcolare la quota di riserva dedicata alle persone con disabilità (articolo 3 della Legge 68/99) e la quota di riserva delle categorie protette "orfani ed equiparati" (articolo 18 comma 2 Legge 68/99).
Tali quote indicano il numero di persone che il datore di lavoro è tenuto ad assumere. 

Cosa si ottiene

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare il prospetto per adempiere all'obbligo normativo.

Tempi e scadenze

Il prospetto deve essere inviato dal datore di lavoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della Legge n. 68 del 1999. 

Tale adempimento non è previsto qualora, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

È possibile consultare il Manuale presente anche nella sezione allegati.

Compensazione

Con l'istituto della compensazione territoriale i datori di lavoro, pubblici e privati, possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.

Gli obblighi di assunzione devono essere rispettati a livello nazionale. 

Normativa 

La legge 148/11 - conversione in legge del decreto 138/11 - con l’art. 9 ha riformato l’istituto della Compensazione Territoriale previsto nell’ambito della legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili”.

La normativa originaria prevedeva che i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti che intendessero compensare i propri obblighi di assunzioni tra sedi della stessa impresa localizzate in provincie diverse, ne dovessero fare richiesta ed essere preventivamente autorizzate, a seconda dei casi, dal Ministero del Lavoro o dalla Provincia ove avevano sede legale.

Il nuovo dettato normativo afferma il principio che gli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità e di appartenenti alle altre categorie di cui all'art 18 devono essere rispettati a livello nazionale.

Inoltre, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo (ex art. 31 D.Lgs 276/03) possono assumere in una unità produttiva o in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo.

E’ abrogata, per i datori di lavoro privati, la autorizzazione di compensazione territoriale: i datori di lavoro privati che si avvalgono della compensazione tra sedi sono tenuti semplicemente a darne comunicazione a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive coinvolte (della stessa azienda e delle diverse imprese del gruppo) tramite il Prospetto Informativo di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale.

Diversamente, i datori di lavoro pubblici, ove intendano compensare tra sedi operative in provincie diverse, devono essere autorizzati a farlo, a fronte di motivata richiesta.

I datori di lavoro pubblici autorizzati possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.