Accesso documentale

Ultima modifica 4 gennaio 2023

ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 214)

COS’È L’ACCESSO DOCUMENTALE

Il diritto di accesso dà la possibilità ai soggetti interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le regole del diritto di accesso sono consultabili nel Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi adottato dalla Provincia di Pavia  

Possono accedere agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta di accesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere regolarmente motivata, dimostrando la sussistenza di un collegamento tra il l’interessato e il documento che la Provincia di Pavia detiene.

L’istanza di accesso agli atti può essere presentata dai soggetti interessati o da persone delegate, alternativamente:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati che presentano l’istanza sono tenuti a:

  • dimostrare la propria identità, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse, diretto, concreto e attuale, connesso all’oggetto della richiesta, indicandone la motivazione;
  • indicare i dati anagrafici della persona cui si richiede l’accesso, indicando il codice fiscale e l’ultima residenza/domicilio conosciuta del lavoratore (al fine di evitare errori dovuti a eventuali casi di omonimia);
  • indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  • dichiarare e comprovare la carica ricoperta o la funzione svolta, qualora la richiesta sia presentata per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi pubblici e privati;
  • dimostrare la documentazione che supporta la richiesta di accesso agli atti comprovante l’esistenza dell’interesse giuridico con eventuale presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte (decreto ingiuntivo, sentenza ecc…);
  • indicare le modalità con le quali comunicare gli esiti della richiesta;
  • dimostrare, ove occorra i poteri di rappresentanza del soggetto interessato (allegando mandato di rappresentanza o procura alle liti) così come previsto dall’art. 5, comma 2 DPR 184/2006;

Qualora l’istanza di accesso agli atti provenga da uno studio legale che agisce per conto del proprio assistito in virtù di un mandato professionale conferitogli per tutelare una situazione giuridica connessa al documento amministrativo di cui chiede l’accesso, è necessario verificare che il legale abbia allegato alla richiesta di accesso la copia della procura che dimostri i poteri di rappresentanza. Si precisa che quando l’istanza è presentata da un legale munito di mandato difensivo conferito con le forme d’uso (nella specie attributivo di “ogni più ampio potere di legge”) non sussiste la necessità di munirsi di un ulteriore ed apposito mandato da parte del titolare dell’interesse essendo sufficiente quello già ottenuto, sempre che si tratti dell’acquisizione di atti che siano obiettivamente connessi all’oggetto dell’impugnativa proposta (cfr. sent. Con. St. sez. V – 30.09.2013 n. 4839).

L’Ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.