Flussi di ingresso lavoratori non comunitari Anno 2026 - Procedura per i Datori di lavoro
Pubblicato il 30 ottobre 2025 • Lavoro
Il 15 ottobre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.
Sono 497.550 le quote previste dal decreto flussi per il triennio 2026-2028, così suddivise: 164.850 per l’anno 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028.
Il provvedimento, pubblicato il 15 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, individua il numero complessivo degli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, nonché le modalità di conversione di alcuni permessi di soggiorno già rilasciati in permessi per lavoro, con l’obiettivo di assicurare un equilibrio tra fabbisogni occupazionali, sostenibilità sociale e contrasto all’irregolarità
A partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre sarà possibile procedere con la precompilazione dei moduli di domanda mediante l’applicativo disponibile sul portale ALI https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm.
Per accedervi è necessario essere in possesso di un’identità SPID o della CIE. Il sistema sarà disponibile tutti i giorni della settimana, senza limitazioni di orario. La fase di precompilazione si chiuderà alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.
Le istanze potranno poi essere trasmesse, in via definitiva, con modalità telematiche secondo il calendario dei click day riportati nella circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo.
Il primo click day è previsto per il 12 gennaio 2026 e riguarda gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo.
Si ricorda che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale (ai sensi dell’art. 30-quinquies del D.P.R. n. 394/1999), con cittadini stranieri residenti all'estero, devono prima verificare presso il Centro per l'Impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.
La richiesta di personale per la verifica di disponibilità di lavoratori deve essere inviata al Centro per l’Impiego competente per sede operativa del datore di lavoro; per i Centri per l’Impiego della Provincia di Pavia la richiesta può essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Ai sensi dell’articolo 22 comma 2-bis del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico per l’Immigrazione), introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. e) del DL 145/2024, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della presente richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.
Il verificarsi di queste circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali (di cui all’art. 30-quinquies del D.P.R. n. 394/1999)