Flussi di ingresso lavoratori non comunitari Anno 2025 - Procedura per i Datori di lavoro
Pubblicato il 11 gennaio 2024 • Lavoro
Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno emanato la circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 145/2024.
Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
Dal 1 al 30 novembre sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’Interno. Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori.
Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un'identità digitale SPID o CIE. I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.
Si ricorda che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero, devono prima verificare presso il Centro per l'Impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale (allegato 1). La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.
Alla circolare congiunta sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio (allegato 2)
La richiesta di personale per la verifica di disponibilità di lavoratori deve essere inviata al Centro per l’Impiego competente per sede operativa del datore di lavoro; per i centri per l’Impiego della Provincia di Pavia la richiesta può essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it.
Ai sensi dell’articolo 22 comma 2-bis del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico per l’Immigrazione), introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. e) del DL 145/2024, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il sottoscritto si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della presente richiesta. In particolare, il sottoscritto si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.
Allegati
- Circolare congiunta n. 9032/2024 - Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025
- ALL. 1 Modulo richiesta personale
- ALL. 2 Autocertificazione verifica indisponibilità