La Valutazione di incidenza

Ultima modifica 1 dicembre 2021

Con D.g.r. 4488 del 29/3/2021 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee Guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” sono state approvate le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza.

La procedura di Valutazione di Incidenza è lo strumento individuato dalla Direttiva Habitat per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000. E’ un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualunque  Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività che possa avere incidenze significative, dirette o indirette, su di un Sito della Rete, singolarmente o congiuntamente ad altri Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del Sito stesso.

E’ importante ricordare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività esterni ai Siti, ma la cui realizzazione può generare effetti su di essi.

La procedura di Valutazione di Incidenza può essere espletata su tre livelli, in relazione alla complessità del  Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività e alla sua collocazione rispetto ai Siti della Rete.

I livello - Screening: la funzione dello screening di incidenza è quella di accertare se un  Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività possa generare incidenze significative sul Sito Natura2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possano essere oggettivamente considerati irrilevanti in base agli obiettivi di conservazione sito-specifici. Nella fase di screening NON è prevista la redazione dello Studio di Incidenza.

Per effettuare lo screening di un  P/P/P/I/A, il proponente utilizza il “Modulo per lo screening di Incidenza per il proponente Allegato F alla dgr 4488/2021” e lo trasmette, debitamente compilato e corredato della documentazione utile all’istruttoria, alla “Provincia di Pavia, Settore Tutela ambientale e Sostenibilità”, UO Autorizzazioni ambientali e Sostenibilità, all’indirizzo PEC provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

L’allegato F può essere formalmente  integrato con le Condizioni d’obbligo di cui all’Allegato D della dgr 4488/2021. Le Condizioni d’Obbligo consistono in  una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, può integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto, assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La verifica del  rispetto delle condizioni d’obbligo è in capo all’Ente gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFA) e degli altri Enti territoriali competenti in materia.

L’Autorità Competente può chiedere una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione presentata dal proponente. La richiesta di integrazioni sospende i tempi di istruttoria.

 

L’esito dell’ istruttoria può essere:

- positivo – il P/P/P/I/A può essere realizzato

- negativo – il P/P/P/I/A non può essere realizzato e l’istanza viene definitivamente archiviata

- parzialmente negativo – il P/P/P/I/A viene rimandato alla Valutazione Appropriata per il successivo livello di indagine in quanto le informazioni acquisite non permettono di escludere un’incidenza significativa

Il procedimento di screening si conclude in 60 giorni, con l’espressione di un parere motivato, obbligatorio e vincolante, rilasciato dall’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza.

La documentazione relativa al procedimento di screening ed il parere motivato vengono registrati a cura dell’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza, su SIVIC – Sistema Informativo Valutazione Incidenza Ambientale – messo a disposizione da Regione Lombardia.

Validità temporale del parere di screening: Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali.  Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l’avvio di una nuova procedura e, qualora all’interno di un endo-procedimento, anche per il tramite dell’Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante. Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita, il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l’intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l’Autorità per la Valutazione di Incidenza può specificare nel parere di screening l’obbligo da parte del proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l’avvio delle attività all’Ente Gestore del Sito Natura 2000, per l’espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell’esercizio di eventuali attività di sorveglianza.

In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

II livello- Valutazione appropriata: è il procedimento che segue il Livello I di screening  e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo parzialmente negativo, quando il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività possa avere effetti significativi sui siti Natura2000. Per quanto riguarda la Valutazione Appropriata è opportuno evidenziare che gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali. La Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del P/P/P/I/A sotto forma di Studio di Incidenza. Lo Studio di incidenza è lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui Siti della rete Natura2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione  Lo Studio deve essere predisposto dai proponenti  di P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti Natura2000. Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il/i Siti Natura 2000 è/sono stati individuato/i. Quando necessario, lo Studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

Per le specifiche contenutistiche dello Studio di Incidenza si rimanda alla dgr 4488/2021 allegato “A” Capitolo 3.

Il procedimento di Valutazione appropriata si conclude in 60 giorni, con l’espressione di un parere motivato di competenza, che può confermare le conclusioni raggiunte dallo Studio di incidenza o può rifiutare le stesse, rigettando la proposta. L’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, qualora  rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza,  potrà richiedere l’integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire. La richiesta di integrazione sospende i termini di istruttoria.

La documentazione relativa al procedimento di Valutazione appropriata ed il parere motivato vengono registrati, a cura dell’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza, su  SIVIC –  Sistema Informativo Valutazione Incidenza Ambientale – messo a disposizione da Regione Lombardia.

Validità temporale della Valutazione appropriata:  La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l’autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani, Programmi o Autorizzazioni ambientali pluriennali.

In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse modalità di intervento, nel parere può essere espressamente previsto che l’autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento sia da intendersi confermata annualmente per l’intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell’attività siano le stesse dell’intervento approvato. Il Proponente ha l’obbligo in ogni caso di comunicare l’avvio delle attività all’Ente Gestore del Sito Natura 2000. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l’istruttoria di Valutazione di Incidenza. Per le varianti sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l’avvio di una nuova procedura. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere dell’Autorità competente viene espresso in fase endo-procedimentale.

III livello Individuazione delle misure di compensazione: In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico opportunamente motivati e documentati, può essere avviato il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione. Considerata l’eccezionalità e la complessità delle condizioni che richiedono il terzo livello di indagine, si rimanda  alla dgr 4488/2021 allegato “A” capitolo 5 per le specifiche contenutistiche e per le disposizioni procedurali.

Allegato A Linee guida per la valutazione di incidenza

Allegato F Modulo per lo Screening di incidenza

Allegato D Condizioni d’obbligo

 

Pre-Valutazioni regionali

Alcune tipologie di Interventi ed Attività sono state pre-valutate da Regione Lombardia, come previsto dalla dgr 4488/2021 allegato A punto 2.3.

Per tali Interventi/Attività lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere effettuate ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza , a carico dell’Autorità Competente, tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata.

L’elenco degli interventi pre-valutati è consultabile nel sotto-riportato Allegato “Moduli per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale su modello da Allegato E dgr 4488/2021”.

Qualora si voglia realizzare un Intervento o un’Attività che corrisponde alla tipologia già sottoposta a screening, il proponente seleziona il modello in formato word, relativo alla tipologia corrispondente, e lo invia, debitamente compilato e corredato della documentazione utile a garantire l’effettiva corrispondenza con gli interventi sottoposti a screening da Regione Lombardia, alla “Provincia di Pavia, Settore Tutela ambientale e Sostenibilità”, UO Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità, all’indirizzo PEC provincia.pavia@pec.provincia.pv.it.

L’Autorità Competente verifica la corrispondenza della proposta con le pre-valutazioni regionali ed esprime un parere motivato, obbligatorio e vincolante, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inviata dal proponente. 

Anche alcune tipologie di Piani sono state pre-valutate, ai sensi delle Linee Guida, da Regione Lombardia. Per avviare la verifica di corrispondenza alla pre-valutazione regionale della “Tipologia Piani Comunali” i proponenti possono utilizzare il modulo n.17 consultabile in allegato. Le modalità e i tempi di istruttoria si equivalgono a quelli sopra descritti per Interventi e Attività.

L’Autorità Competente, entro i termini previsti, ha sempre la facoltà di intervenire qualora ritenga di dover procedere a Screening o a Valutazione di Incidenza appropriata.

Allegato C Modalità per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale

Allegato E Prevalutazioni

Modulo 17 Screening prevalutazioni Piani comunali

 

Ulteriori indicazioni

- Non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla disciplina della prevalutazione gli interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016. L’esecuzione degli interventi deve comunque essere comunicata, entro 30 giorni dalla realizzazione, all’Ente gestore, che potrà chiedere l’applicazione di eventuali misure di mitigazione

- Non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla disciplina della prevalutazione gli interventi e le attività preposti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla tutela e alla sicurezza della salute e della vita delle persone e degli animali, al controllo e all’osservanza delle leggi e dei regolamenti

- Sono da considerarsi già adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai Piani di gestione dei Siti Natura2000 e/o dalle misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti

- Sono da considerarsi già adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo, regolati da altre norme di Strumenti di pianificazione vigenti che abbiano conseguito la positiva valutazione di incidenza

- Prevalutazioni, Screening di incidenza e Valutazioni di Incidenza si applicano anche per interventi negli elementi della Rete Ecologica Regionale, laddove la Valutazione di Incidenza sia prevista dalle norme di riferimento


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