Procedimento di cancellazione - associazioni
Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022, 15:05
La cancellazione dalla Sezione provinciale del Registro delle Associazioni può avvenire
- su istanza dell’Associazione a causa di:
- scioglimento Associazione e/o cessazione attività,
- venir meno dei requisiti di iscrizione al Registro
- d’ufficio, da parte della Provincia di Pavia, per:
- verifica del venir meno dei requisiti di iscrizione
- inadempimento degli obblighi di compilazione della scheda per il mantenimento dei requisiti
L’istanza di cancellazione deve essere effettuata online mediante l’accesso alla piattaforma web di Regione Lombardia e la compilazione dell’apposita “Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione”.
Unitamente all’autocertificazione, devono essere inseriti on line i seguenti documenti:
- fotocopia documento identità Legale Rappresentante
- copia del verbale di scioglimento dell'Associazione.
Al termine della procedura di compilazione della modulistica si genera la “Richiesta di formale cancellazione” che deve essere firmata dal legale rappresentante e trasmessa obbligatoriamente alla Provincia per l’acquisizione del protocollo e l’avvio dell’istruttoria utilizzando una delle seguenti modalità:
- via posta all’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia – P.zza Italia 2
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,30
- il venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,00 – chiuso nel pomeriggio
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Il procedimento di cancellazione, sia su istanza di parte sia d’ufficio, si perfeziona con l’adozione di specifico provvedimento dirigenziale, successivamente comunicato via PEC al Soggetto interessato.