Noleggio e locazione di natanti da diporto

Ultima modifica 17 giugno 2021

Con la D.G.R 16.07.2018, n. XI/351 Regione Lombardia ha aggiornato la disciplina relativa all'uso commerciale dei natanti da diporto, ossia unità di navigazione aventi una lunghezza dello scafo fino a 10 metri inclusi i pedalò, le canoe e le tavole (Codice della Nautica da diporto D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 - art. 27 comma 6)

La disciplina si applica alle seguenti fattispecie di utilizzo commerciale:

 

  • locazione, ossia, ai sensi dell’articolo 42 del Codice della Nautica da Diporto, il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all’altra parte, per un periodo di tempo, l’unità per finalità da diporto: l’unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
  • noleggio, ossia, ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Nautica da Diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto, per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in acque di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto: il natante noleggiato rimane nelle disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio;
  • utilizzo da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice della Nautica da Diporto. La disciplina regionale si applica esclusivamente ai natanti impiegati attività didattica e di escursionismo subacqueo effettuata da centri d’immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti. Non si applica quindi ai natanti impiegati da circoli ed associazioni sportive/ricreative o Onlus qualora effettuino attività di mero escursionismo subacqueo, a titolo gratuito ed a beneficio dei propri associati, ovvero ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario e relativi ospiti per la medesima finalità, qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.

Chi intende svolgere queste attività deve presentare apposita dichiarazione di esercizio ai fini dell’inserimento nell’elenco progressivo di carattere ricognitivo delle Unità da Diporto in Locazione e/o Noleggio conservato dalla Provincia di Pavia.

La dichiarazione in carta semplice in duplice copia originale è resa, ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema in allegato.

L’inserimento nell’elenco ricognitivo avviene senza oneri economici a carico dell’operatore nautico.

All’inserimento consegue l’assegnazione di un codice alfanumerico, rimanendo comunque confermati i codici precedentemente assegnati in sede di iscrizione al Registro.

Copia della dichiarazione, completata con l’assegnazione dei codici alfanumerici per ciascun natante e vistata dalla Provincia di Pavia, deve essere conservata presso la sede operativa indicata nella dichiarazione ed esibita ad ogni controllo da parte del personale di vigilanza.

L’operatore nautico ha l’obbligo di provvedere a riportare a propria cura in modo visibile sullo scafo il codice alfanumerico assegnato, anche (ma non necessariamente) mediante l’apposizione di una targa.

Con riferimento all'attività di noleggio, si richiamano gli obblighi e i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in merito:

 

  • all'obbligo del noleggiatore di essere in possesso di patente nautica;
  • al numero di persone che è possibile imbarcare, in caso di noleggio, fissato in un numero massimo di dodici;
  • alla necessità di disporre per ciascun natante di un certificato di idoneità al noleggio in corso di validità.

In caso di locazione e noleggio, l’operatore deve stampare a proprie cure e spese il Registro di locazione e noleggio secondo lo schema allegato e farlo vidimare dalla Provincia di Pavia.

Qualora l’operatore nautico eserciti sia l’attività di locazione che quella di noleggio, dovrà tenere due diversi registri per le due distinte attività.

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa del locatore/noleggiatore ed essere esibito in occasione delle verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo.

Dichiarazione commerciale
13-09-2021

Allegato formato pdf

Registro di locazione e noleggio
13-09-2021

Allegato formato pdf


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