Naspi/Dis Coll e applicazione della Condizionalità
Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2026, 12:44
I beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASpI /DIS-COLL”) sono soggetti a specifici obblighi di cui art.21 del D.lgs. 150/2015.
La Condizionalità definisce l’aspetto sanzionatorio in caso di mancato adempimento degli obblighi che i percettori di NASPI/DISS-COLL devono rispettare per continuare a ricevere l’erogazione del beneficio.
I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito sono infatti tenuti a contattare i Centri per l’Impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e, in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego stesso per stipulare il patto di Servizio Personalizzato.
Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti e definiti nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP).
La Condizionalità si applica nei confronti dei percettori di NASpI e DIS-COLL che non si presentano e/o non partecipano, senza giustificato motivo, agli appuntamenti fissati per l’erogazione dei servizi finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo concordati con i Soggetti competenti e/o per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa previa convocazione tramite PEC, raccomandata A/R o raccomandata a mano, SMS ed e-mail.
In caso di mancata presentazione a uno o più appuntamenti o di mancata partecipazione ad iniziative di formazione, senza che l'assenza sia stata giustificata, verrà attivata una procedura di segnalazione all'INPS che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa fino alla decadenza dalle prestazioni economiche.
Sanzioni ai sensi dell’art. 21, comma 7 del d.lgs. 150/2015:
Sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione alle convocazioni effettuate dal Centro per l’impiego;
- decurtazione di 1/4 di una mensilità Naspi, in caso di prima mancata presentazione;
- decurtazione di 1 mensilità di Naspi, alla seconda mancata presentazione;
- decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Sanzioni applicabili in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di ricerca attiva e formazione:
- decurtazione di una mensilità di Naspi, alla prima mancata partecipazione;
- decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Per visualizzare provvedimenti sanzionatori clicca qui.
Giustificativo
In caso di impossibilità a partecipare alla convocazione, è necessario, a pena di sanzione, giustificarne l'assenza. Il giustificativo deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente o al Soggetto Accreditato che ha preso in carico l’attivazione del lavoratore entro la data dell’appuntamento e in ogni caso entro e non oltre il giorno successivo allo stesso.
Ai sensi della nota del 04/03/2016 n. 39/0003374 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il giustificato motivo di assenza ricorre nei seguenti casi:
- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Ricorsi
Qualora venga applicata una sanzione, è possibile presentare ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 150/2015 entro il termine di 30 giorni secondo le modalità indicate al link: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita
Allegati:
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150
Contatti
Ufficio condizionalità condizionalita@provincia.pv.it