Modifica non sostanziale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Ultima modifica 17 febbraio 2021

La sostanzialità o la non sostanzialità per quanto attiene la modifica all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è disciplinata, in Regione Lombardia, dalla DGR 18/12/2017 n.X/7570, “Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.
La comunicazione di modifica non sostanziale per gli stabilimenti autorizzati con AUA, deve essere inoltrata alla Provincia, tramite il SUAP del Comune territorialmente competente.
Per gli impianti invece rientranti nel regime di autorizzazione unica D.Lgs. 387/2003 e in regime di autorizzazione ai sensi del DPR 11/02/1998 n. 53 e del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115, la comunicazione deve essere inoltrata con posta elettronica certificata alla Provincia di Pavia, al Comune e ad ARPA.

  • DGR 18/12/2017 n. X/7570
  • Allegato 1 alla DGR 18/12/2017 n. X/7570

Per quanto riguarda le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni AUA, come previsto ai sensi del tariffario regionale AUA di cui alla DGR n. X/3827 del 14/05/2015, non sono previste spese istruttorie.
Per quanto attiene le modifiche non sostanziali relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 D.Lgs. 152/2006 e smi, ante AUA, sono previste le seguenti spese istruttorie, come previsto dalla DGR n. VII/9201 del 30/05/2009, pari al 50% dell’importo dovuto in caso di modifica sostanziale, da versare tramite bonifico bancario con le seguenti “modalità di pagamento”;

 

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