Medi impianti di combustione
Ultima modifica 17 febbraio 2021
Con la pubblicazione del D.lgs. 183/2017, sono state apportate modifiche alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e smi, tra cui l’introduzione dell’art. 273-bis recante disposizioni relative ai Medi Impianti di Combustione.
Tali impianti, sono definiti dall’art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 come “impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.
L’art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi, prevede altresì che gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006 e smi oppure un’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272 c.3 del D.lgs. 152/2006 e smi.
L’art. 273-bis comma 5 prevede che i medi impianti di combustione esistenti siano soggetti ai valori limite ed a specifiche prescrizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW, e dal 1° gennaio 2030, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.
I gestori di stabilimenti con autorizzazione ordinaria alle emissioni, in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni devono presentare alle autorità competenti le richieste di autorizzazione entro i seguenti termini:
1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,
1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.
L’adeguamento può essere previsto anche in occasione delle richieste di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tali termini.
Entro i suddetti termini devono essere presentate:
- le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento);
- le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;
- le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.
Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista per i medi impianti di combustione gli impianti definiti al comma 10 dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi.
L’art. 273-bis prevede altresì che nel caso in cui i medi impianti di combustione ricadano all’interno di uno stabilimento di cui alla Parte II, siano soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, oppure, quella prevista per la gestione rifiuti, ai sensi dell’art. 208 o 214 del D.Lgs. 152/20006 e smi, se sono utilizzate biomasse rifiuto previste dall’Allegato II alla Parte V del medesimo D.Lgs. 152/2006 e smi. Per le modalità di presentazione delle istanze relative a tali ultime due casistiche si rimanda alle sezioni del sito delle unità operative competenti.
Regione Lombardia con D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322, ha approvato l’allegato tecnico n. 41 contenente le prescrizioni a cui i gestori degli stabilimenti possono fare riferimento per la presentazione dell’istanza di adesione all’autorizzazione generale per attività in deroga, ai sensi dell’art. 272 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente ai medi impianti di combustione nuovi ed esistenti.
Più in generale si rimanda alle “Indicazioni in merito alle nuove diposizioni previste dal d.lgs 183/2017 inerenti i medi impianti di combustione”, di cui all’Appendice dell’Allegato Tecnico n. 41