Autoscuole

Ultima modifica 15 settembre 2021

Le Autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, svolgendo attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria (art. 123 del Codice della Strada in vigore dal 13 agosto 2010).
Per poter esercitare l'attività di autoscuola è necessario presentare alla Provincia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata dei requisiti (professionali, finanziari e morali) prescritti dalla normativa vigente.
La S.C.I.A. può essere presentata da persone fisiche e giuridiche (imprese individuali e società di persone e di capitali).
La presentazione della S.C.I.A. è necessaria per:

  • l'apertura di nuove attività
  • la variazione di attività già esistenti (titolarità, trasferimenti di sede, trasformazione della forma societaria, ecc.).
  • l'attività di autoscuola può essere iniziata solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, come previsto dall'art. 123, comma 7 bis del D.Lgs. 285/1992  (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.

Nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA, la Provincia verifica i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.
Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, ovvero nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti l’esercizio dell’attività oggetto della SCIA, la Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla Provincia.

 

Centri d'istruzione automobilistica

È data facoltà a due o più autoscuole di consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile agli art. 2602 e seguenti e costituire Centri d'istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317.
Al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non é consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro.

0. ISA-SCIA autoscuola
13-09-2021

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1. Mod M1-Dichiarazione relativa ai requisiti morali
13-09-2021

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2. Mod M2-Accettazione incarico responsabile didattico
13-09-2021

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3. Mod M3-Richiesta rilascio tessera insegnante_istruttore
13-09-2021

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4. Mod M4-Accettazione incarico insegnante_istruttore
13-09-2021

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5. Mod M5-Fac-simile attestazione capacità finanziaria
13-09-2021

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6. Mod M6-Asseverazione locali
13-09-2021

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7. ISA-Istanza conversione abilitazione militare
13-09-2021

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