Autorizzazioni emissioni in atmosfera in regime ordinario
Ultima modifica 11 agosto 2023
Art. 269 D.Lgs. 152/2006 e smi
Come richiedere l'autorizzazione
Per tutte le attività o gli impianti che danno origine ad emissioni in atmosfera sia di tipo convogliato che diffuso è necessario ottenere la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D.lgs. 152/2006 e smi, che con l’entrata in vigore del DPR n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”, rientra anche fra i titoli abilitativi compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la cui istanza deve essere inoltrata alla Provincia attraverso il SUAP del Comune competente.
Come definito dalla Circolare del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013, l’AUA si applica alle Piccole e Medie Imprese (PMI) e a tutti gli impianti produttivi non soggetti ad autorizzazione AIA/IPPC, anche se il gestore è una grande impresa.
Inoltre come definito dalla Circolare del 05/08/2013, n. 19 della DG Ambiente, Energie e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA:
- gli impianti e le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nel caso in cui questa comprenda e sostituisca, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell’AUA.
- il procedimento unico di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs. 387/2012 che relativamente alle procedure semplificate di cui al d.lgs. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata);
Per tali procedimenti si continuerà a fare riferimento alle richiamate normative settoriali.
Per le attività che danno origine ad emissioni in atmosfera sia di tipo convogliato che diffuso che non sono classificate come imprese che effettuano un’attività economica a scopo di lucro (es. Fondazioni, Enti ospedalieri, Enti pubblici, ecc.), la richiesta di autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi, deve essere inoltrata direttamente alla Provincia, in qualità di Autorità Competente, secondo le modalità di seguito indicate:
La domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi, sia essa ricompresa fra i titoli abitativi dell’AUA che nei casi esclusi dall’AUA, deve essere accompagnata:
- dalla relativa documentazione tecnica redatta sullo schema dell'allegato B (si veda l'Allegato B); per le attività di “operazioni di trasformazione delle materie plastiche e gomma” deve essere allegata anche la “scheda identificativa” presente all'interno dello specifico allegato; va descritto in maniera esaustiva il ciclo produttivo con particolare riferimento agli impianti ed alle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni;
- da idonee planimetrie in scala, con legenda, sottoscritte da professionista abilitato e cartografie indicate nell'Allegato B;
- dal certificato di destinazione urbanistica, attestazione di presenza e/o assenza di vincoli pesaggistici, urbanistici, idrogeolocigi ecc.;
- dalle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, aggiornate secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che impone a partire dal 1° giugno 2015, anche un nuovo schema di Scheda di sicurezza;
- dalla ricevuta di versamento degli oneri per l'attività istruttoria:
- l'importo, per le attività soggette ad AUA, va determinato secondo le indicazioni contenute nel nuovo tariffario pubblicato con DGR n. X/3827 del 14/07/2015 e versato tramite bonifico bancario con le seguenti “modalità di pagamento”. Il calcolo può essere eseguito con l’impiego del foglio di calcolo predisposto da Regione Lombardia;
- l’importo per le attività non soggette ad AUA, va determinato secondo le indicazioni contenute nel nuovo tariffario pubblicato con DGR n. VII/9201 del 30/05/2009 e versato tramite bonifico bancario con le seguenti “modalità di pagamento”.
Adempimenti successivi all'ottenimento dell'autorizzazione
Messa in esercizio ed a regime dell'impianto
- Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'impresa deve dare comunicazione di messa in esercizio alla Provincia al Comune e all'ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi.
- Dalla data di messa a regime decorrono poi i 20 giorni nel corso dei quali la ditta è tenuta ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:
- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa; n.b.: i 10 gg continuativi sono riferiti alla marcia dell'impianto e non al ciclo dei campionamenti;
- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza temporale prevista dall’autorizzazione rilasciata, ed i referti analitici devono essere trasmessi all'ARPA dipartimento di Pavia e Lodi competente per territorio.
- Dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli anche le schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici facenti parte integrante del provvedimento autorizzativo.
Contatti
- UO Aria Energia
- Responsabile Unità Operativa
- Piemontese Raffaella 0382/597885
- Tecnici Ambiente
- Luca Brunazzi 0382/597729
- Catia Rovati 0382/597907