Art.16 Legge 56/87

Ultima modifica 14 novembre 2022

PROCEDURE DI SELEZIONE FINALIZZATE AL REPERIMENTO DI PERSONALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’art. 16, comma 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 prevede la possibilità di essere assunti a tempo determinato o indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell’obbligo, a condizione del possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Al fine di una corretta conoscenza della procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 l. 56/87 per le assunzioni in enti pubblici e delle regole relative alla determinazione e all’approvazione della graduatoria, si invita a prendere visione dell’allegato riguardante l’informativa sulle stesse.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Amministrativa e Programmazione del mercato del lavoro – art. 16 l.56/87 - ai seguenti numeri 0382/597615  - 0382/597481 – 0382/597450

 

 

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