Bonifica

Ultima modifica 24 gennaio 2023

Le attività si inseriscono in quel complesso di interventi diretti a riqualificare il territorio provinciale, sotto l'aspetto ambientale e urbanistico, attraverso il recupero dei siti contaminati, tra le cui tipologie figurano, prioritariamente, le aree industriali in attività e dismesse, le vecchie discariche, gli abbandoni e gli interramenti di rifiuti, gli sversamenti accidentali e i rilasci cronici nel sottosuolo.

Sorgenti di potenziale contaminazione sono gli insediamenti industriali dismessi la cui cessazione dell'attività produttiva comporta spesso l'abbandono, all'interno degli stabilimenti, di materiali inquinanti quali ad esempio le materie prime, i prodotti e i residui di lavorazione. Questi insediamenti che talvolta rappresentano una parte significativa del paesaggio urbano dei principali centri abitati, sono oggetto nella nostra provincia di consistenti interventi di bonifica atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti presenti la cui diffusione può interessare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee. La finalità ultima è quella di riportare la concentrazione dei contaminanti rilevati entro i limiti di legge, rimuovendo così ogni concreto pericolo per la salute umana e l'ambiente, restituendo il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 242 del dlgs 152/2006 e s.m.i:

  • comma 1, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
  • comma 11, nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

Ai sensi dell’art. 245 del dlgs 152/2006 e s.m.i:

  • comma 2, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4. In tal caso il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Le inosservanze alle norme previste dal titolo V parte IV del DLgs 152/2006 comportano delle violazioni sia di natura penale sia di natura amministrativa come di seguito riportate:

  • art. 257
  • Comma 1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
  • art. 304
    • Comma 1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
    • Comma 2. L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.

 

Contatti

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Settore Tutele Ambiente e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità:

Dirigente di Settore: Anna Betto

mail: anna.betto@provincia.pv.it

Segreteria: 0382/597579

Unità Operativa Bonifiche e Compatibilità Ambientale:

Responsabile ufficio: Giuseppe Annunziata

giuseppe.annunziata@provincia.pv.it

0382/597787

Funzionari/tecnici competenti:

Cesare Repossi

cesare.repossi@provincia.pv.it

0382/597883

Franco Cavanna

franco.cavanna@provincia.pv.it

0382/597823

 

Gli uffici provinciali, previa richiesta di appuntamento, sono a disposizione per gli approfondimenti necessari.

 

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