Accesso documentale

Ultima modifica 17 aprile 2024

ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

L’accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e riguarda la possibilità di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

Possono accedere agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta di accesso.

La domanda di accesso agli atti deve essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:

 


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