L'accesso alla professione di autotrasportatore: novità e adempimenti richiesti alle aziende per allinearsi alla normativa europea
Da cinque mesi, con l’entrata in vigore del Regolamento CE in materia di autotrasporto merci in conto terzi, la Provincia e la Motorizzazione, che hanno competenze di autorizzazione e di controllo all’esercizio dell’attività di autotrasporto, stanno vivendo un momento di forte disagio che ha ingenerato confusione e forzati ritardi nelle procedure.
Alla base di questo disagio il citato regolamento comunitario 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’ attività di autotrasportatore su strada e in merito alle quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizioni tecniche di prima applicazione. Disposizioni necessarie ma non sufficienti a costituire un insieme organico di disposizioni legislative e amministrative tali da consentire subito l’efficace ed efficiente svolgimento delle procedure per l’applicazione delle novità introdotte, sia da parte delle imprese che degli uffici preposti (Provincia e Motorizzazione Civile).
Fermo restando che le imprese di settore devono rivolgersi comunque, per ogni necessità o chiarimento, agli uffici della Provincia di Pavia e a quelli della Motorizzazione Civile, in sintesi, le novità e le precisazioni più importanti agli adempimenti richiesti alle aziende di autotrasporto per l’accesso alla professione al mercato sono i seguenti:
- Imprese già in attività e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale ai sensi della precedente normativa.
Hanno solo l’obbligo di dimostrare il requisito di stabilimento con le modalità stabilite dal Decreto dirigenziale del 25 novembre 2011 all’Ufficio della Motorizzazione dove hanno la sede principale, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione entro la data del 4 dicembre 2012.
- Imprese che esercitano l’attività da prima del 1978 e che sinora sono state dispensate da qualsiasi dimostrazione e le imprese “ex esenti” ossia quelle nate tra il 1978 ed il 31 maggio 1987 che hanno dimostrato sino ad oggi solo l’idoneità professionale con la sanatoria del 2007.
Queste imprese hanno l’obbligo, entro la data del 4 giugno 2012 :
di dimostrare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria all’Albo Autotrasportatori della provincia nel cui territorio hanno la sede principale;
di documentare il requisito di stabilimento di cui sopra, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione all’ ufficio della Motorizzazione Civile dove hanno la sede principale.
Queste imprese, se non dispongono già al loro interno di una persona che ha conseguito l’attestato di idoneità professionale (dipendente, titolare o socio) possono comprovare questo requisito chiedendo la dispensa dall’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale in capo alla persona che all’interno della struttura aziendale (amministratori, membri del consiglio di amministrazione, soci illimitatamente responsabili per le società di persone, titolari di imprese familiari o collaboratori di imprese familiari, lavoratori subordinati ai quali siano state espressamente conferite le attribuzioni di direzione dell’attività di trasporto) può comprovare di aver esercitato, in maniera continuativa ed esclusiva, per i dieci anni precedenti alla data del 4 dicembre 2009, la direzione dell’attività di trasporto presso l’azienda. La normativa prevede che possano essere ammesse eventuali interruzioni, anche non consecutive, della direzione dell’attività di trasporto nell’arco dei dieci anni per un massimo del venti per cento. Questi soggetti devono comunque dimostrare di aver diretto l’attività di trasporto sino al 12 febbraio 2012.
- Imprese che già esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e sino a 3,5 tonnellate (o quelle che hanno chiesto l’iscrizione all’Albo per esercitare con questi veicoli entro la data del 6 aprile 2012 anche se non hanno documentato di aver acquisito entro tale data almeno un veicolo
Queste imprese, entro la data del 7 aprile 2013 devono dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, idoneità finanziaria e di stabilimento. Queste imprese potranno comprovare il requisito dell’idoneità professionale senza sostenere l’esame di abilitazione, a condizione che il soggetto destinato a dirigere l’attività di trasporto abbia frequentato un corso di formazione professionalizzante che abbia avuto inizio entro la data del 7 aprile 2013. Queste imprese che avranno dimostrato in questo modo il requisito dell’idoneità professionale, non potranno comunque esercitare l’attività con veicoli di massa complessiva superiori a 3,5 tonnellate. Se vorranno esercitare anche con veicoli di massa superiore, le persone che dirigono l’attività di trasporto dovranno superare l’esame di idoneità.
- Imprese nuove, che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. Queste imprese devono prima iscriversi all’Albo degli Autotrasportatori di cose in conto di terzi della Provincia, dimostrando il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale, e poi, una volta iscritte all’Albo dovranno documentare il requisito di stabilimento all’Ufficio della Motorizzazione Civile, rispettando però le nuove regole di accesso al mercato ossia per cessione di azienda che poi si cancella, cessione del parco veicoli di categoria non inferiore alla tipologia Euro 5 da una azienda che poi si cancella, o acquisizione e immatricolazione di almeno due autoveicoli non inferiori a Euro 5. Per quanto riguarda il requisito dell’’idoneità professionale, l’ultima circolare chiarisce che queste imprese dovranno presentare l’attestato di frequenza di un corso di formazione preliminare. Dal momento che questi corsi non sono stati ancora disciplinati dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’attesa, la stessa circolare precisa che per il momento, sono sufficienti gli attestati di frequenza per l’accesso agli esami di autotrasportatore di merci già svolti nei precedenti cinque anni calcolati dalla data di presentazione della domanda e iniziati comunque entro la data del 6 aprile 2012.
- Imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate.
Queste imprese esercitano iscrivendosi all’Albo autotrasportatori con il solo requisito della onorabilità.
SCADENZE
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IMPRESE |
ADEMPIMENTI |
4 giugno 2012
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Imprese “ante 78”; “ex dispensate” e che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti per l’accesso alla professione |
Dimostrare onorabilità, idoneità finanziaria e professionale alla Provincia nel cui territorio hanno la sede principale. Documentare stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione, all’Ufficio Motorizzazione competente in base alla sede principale.
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4 dicembre 2012
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Imprese che già esercitano e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale in base alle disposizioni in vigore prima del regolamento CE 1071/2009 |
Documentare il requisito di stabilimento all’Ufficio della Motorizzazione dove hanno la sede principale, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione.
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7 aprile 2013
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Imprese che già esercitano o che si sono iscritte all’Albo con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate |
Debbono dimostrare i 3 requisiti per l’accesso alla professione alla Provincia nel cui territorio hanno la sede principale. Devono documentare il requisito di stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla professione, all’Ufficio Motorizzazione competente in base alla sede principale. |
Prima di iniziare l’attività
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Imprese nuove che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 fino a 3,5 tonnellate |
Dimostrare onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria alla Provincia dove hanno la sede principale. Documentare il requisito di stabilimento all’ufficio Motorizzazione competente per la sede principale, unitamente alle nuove regole di accesso al mercato,. |