Autotrasporto in conto proprio

Ultima modifica 11 dicembre 2020

Il trasporto di cose in conto proprio è tale se eseguito per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

  • il trasporto avviene con un veicolo di proprietà, o in usufrutto acquistato con patto di riservato dominio, o presi in locazione con facoltà di compera (leasing);
  • il veicolo é guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente;
  • il trasporto non costituisce attività economicamente prevalente e rappresenta solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta;
  • le merci trasportate sono di proprietà di chi effettua il trasporto o sono da questi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione, o devono essere da lui elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all'attività principale, o sono da lui tenute in deposito o in custodia;
  • le cose da trasportare, per le loro caratteristiche merceologiche, hanno stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
  • i costi dell'attività di trasporto non costituiscono la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa;
  • il titolare della licenza é in possesso del requisito morale previsto dalla legge 575/65 "Disposizioni contro la mafia".

L'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto proprio è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dalla Provincia competente per territorio, cui va indirizzata la domanda di rilascio.
Se l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio è effettuata con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non occorre la licenza.
La richiesta di licenza con la documentazione allegata deve dimostrare che le esigenze del richiedente, e l'attività svolta, giustifichino l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.
La licenza indica anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto.
L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose non comprese nella licenza si configura come trasporto abusivo.
Per le imprese di nuova costituzione è consentito il rilascio di una licenza provvisoria della durata massima di 18 mesi.
La licenza è nominativa: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo interessato.
Per l'immatricolazione del veicolo, la licenza dovrà essere presentata all'Ufficio Motorizzazione Civile.
La licenza è rilasciata per ogni singolo veicolo.

 

Assolvimento imposta da bollo

Si ricorda che, dal 1° settembre 2018, l’imposta di bollo sulle istanze e sui provvedimenti finali può essere assolta solo in modo virtuale.
Pertanto le istanze con marca da bollo cartacea non saranno più accettate e dal 1° ottobre p.v. saranno automaticamente bloccate dall’Ufficio Protocollo.
Scarica la modulistica aggiornata con l’indicazione degli importi e delle modalità di pagamento.

 

Istanze e comunicazioni

Si avvisa l’utenza che, nell’ambito del processo di digitalizzazione di atti e provvedimenti che l’Ente sta portando a compimento, dal 1° ottobre 2018 le istanze e le comunicazioni da parte di Istituzioni, Imprese, Associazioni dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Si invitano anche i privati cittadini ad utilizzare preferibilmente la medesima modalità.

Istanza licenza conto proprio
13-09-2021

Allegato formato pdf

Cancellazione
13-09-2021

Allegato formato pdf


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy