Flussi di ingresso lavoratori non comunitari - Procedura per i Datori di lavoro

Pubblicato il 11 gennaio 2024 • Lavoro

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nell’ambito del Decreto Flussi emanato dal Presidente del Consiglio.

La programmazione dei flussi di ingresso legale approvata dal Consiglio dei Ministri con Dpcm del 27 settembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2023), ha lo scopo di gestire i flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori e lavoratrici stranieri/e per il triennio 2023-2025.

L’articolo 22 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevede che, prima di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero tramite l’annuale Decreto flussi, il datore di lavoro debba verificare presso il Centro Impiego Competente l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve compiere due passaggi:

  • presentare al Centro per l'impiego competente, una richiesta di personale per verificare la indisponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste

  • presentare la domanda di decreto flussi mediante il nuovo portale informatizzato tramite il sito del Ministero dell’Interno

La richiesta di personale per la verifica di indisponibilità di lavoratori deve essere inviata al Centro per l’Impiego competente per sede operativa del datore di lavoro; per i Centri per l’Impiego della Provincia di Pavia la richiesta può essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Il Centro per l’impiego provvede all’istruttoria della richiesta e la pubblicizza.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:

  • sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del Centro per l’Impiego (articolo 9, comma 5, del DPCM 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”);

  • se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non è idoneo;

  • sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal Centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.

Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego:

  • l’esito del colloquio di selezione

  • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta

  • che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza

  • che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure

  • che il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale

Modulo per la richiesta di personale (verifica di indisponibilità). 


UO Servizi per l’Impiego e Coordinamento Uffici Mercato del Lavoro

Modulo richiesta personale

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