Ufficio Agenzie di viaggio e turismo: tel. 0382-597397 – fax 0382-597010
E-mail: turismo@provincia.pv.it
Indirizzo: Piazza Italia, 5 - 27100 Pavia
Orario apertura: lunedì-giovedì 9.15-12.00 e 14.45-16.30 - venerdì 9.15-12.00
Funzioni
La Provincia esercita le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni. La Provincia assolve anche le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività delle agenzie di viaggio e turismo nonché nei confronti di chiunque svolga attività in contrasto o violazione con la L.R. N° 15/07. L' attività di vigilanza può essere esercitata anche con l'ausilio delle forze di Pubblica Sicurezza preposte.
Istruttoria per l'autorizzazione
L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia. Per ottenere l'autorizzazione è necessario presentare idonea domanda alla Provincia competente, la quale, assolti i controlli previsti e conclusa positivamente l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione.
Presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande è necessario utilizzare gli appositi modelli elencati nella sezione "modulistica". I termini di conclusione del procedimento di autorizzazione sono indicati in gg. 120 con decorrenza dalla data di presentazione di tutta la regolare documentazione richiesta. Nella sezione "modulistica" sono disponibili i modelli necessari per altre istanze da presentare mentre nella sezione "normativa" è disponibile il testo Legge regionale 16 luglio 2007 - n. 15. Per l'apertura e la chiusura di filiali di agenzia viaggio e turismo si invita a contattare l'ufficio.
Avvertenze
Il titolare ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Provincia ogni variazione che intenda apportare alle condizioni originarie in base alle quali viene rilasciata l'autorizzazione. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione ovvero per mancata comunicazione, entro 30 gg. delle variazioni intervenute sugli stessi. L' autorizzazione può essere revocata anche in caso di abuso da parte del concessionario. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi: