Sospensione dell'accesso agli esami per insegnanti di teoria ed istruttori di guida
L'art. 10 comma 5 - septies della legge n. 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, sospende i termini per il ricevimento delle domande di esame per Insegnanti di teoria ed Istruttori di scuola guida sino all'emanazione di un decreto ministeriale con le modalità per l'istituzione di corsi di formazione iniziale e periodica, e la definizione dei relativi programmi.
Prove d'esame.
Insegnanti: le prove consistono in una prova scritta ed una orale.
La prova scritta si articola nella soluzione dei quiz utilizzati per l'esame di patente B (sono ammessi un totale di nn. 3 errori su 2 schede), e nello svolgimento scritto di n. 5 quesiti scelti tra gli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:
Istruttori: le prove consistono in una prova scritta, una prova orale, ed una prova pratica.
La prova scritta si articola nella soluzione dei quiz utilizzati per l'esame di patente B (sono ammessi un totale di n. 3 errori su 2 schede). La prova pratica si articola nella prova di guida di un autobus e nella simulazione di una lezione pratica alla guida di un'autovettura: durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativa alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.