Sono da considerarsi boschi a tutti gli effetti della normativa regionale, i popolamenti arborei e arbustivi a qualunque stadio di età, con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20%, di origine naturale o artificiale:
con superficie pari o superiore a 2.000 mq e larghezza superiore a 25 m;
i soprassuoli di neoformazione costituiti da specie arboree o/e arbustive che colonizzano terreni destinati ad altra qualità di coltura da almeno cinque anni;
i rimboschimenti e gli imboschimenti;
i terreni che per cause naturali od artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale;
le radure e tutte le superfici d'estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco;
Non sono da considerarsi bosco:
gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;
gli orto botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, escluso i castagneti da frutto in attualità di coltura;
le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico, e selvicolturale.