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Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
L'albo degli autotrasportatori è stato istituito con la Legge n. 298 del 6 giugno 1974. Il recente Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha trasferito alle Province il compito di provvedere alla tenuta dell'Albo.
La Provincia di Pavia provvede alla tenuta dell'Albo dal 01/08/2002: riceve le domande, le istruisce, gestisce la Commissione Consultiva per l'Albo Provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e procede alle iscrizioni, le cancellazioni, le variazioni, le sanzioni disciplinari e amministrative.
Con la pubblicazione del DM 161/2005 e la conseguente entrata in vigore del D.Lgs. 22/12/2000, n. 395, le condizioni per l'iscrizione all'Albo autotrasportatori sono le seguenti.

Nell'Albo le imprese possono iscriversi in una delle seguenti sezioni:

  1. Sezione limitata ai veicoli (art. 2 c.1 D.Lgs. 395/2000) di massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate. Per iscriversi in questa sezione è necessario che l'impresa possieda il requisito dell'onorabilità;
  2. Sezione senza limitazioni nella tipologia dei veicoli. Per iscriversi in questa sezione sono necessari i seguenti requisiti:
  • Onorabilità: l'impresa deve avere i requisiti morali indicati nella modulistica;
  • Idoneità professionale: deve essere posseduta da chi svolge le funzioni di direzione dell'attività di trasporto il quale deve possedere l'attestato di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci;
  • Capacità finanziaria: consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare avviamento e la buona gestione dell'impresa. Deve essere di almeno € 50.000 per un veicolo in disponibilità, € 5.000 per ogni veicolo supplementare.

 
Adeguamento requisiti al D.Lgs. 395/2000

Quota d'iscrizione annuale  

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